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CIRCOLARE n°. 28 (2002)

OGGETTO: Iscrizione anagrafica dei discendenti di cittadini italiani per nascita, per il riconoscimento della cittadinanza italiana.

E' stato da più parti rappresentato a questo Dipartimento il differente comportamento tenuto dagli Uffici demograficI comunali in merito alla iscrizione anagrafica dei discendenti di cittadini italiani per nascita in possesso di un valido permesso dl soggiorno, condizione indispensabile per avviare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza "jure sanguinis".

Pertanto, dopo un approfondito esame della problematica si ritiene di dover impartire la seguente disposizione, ai fine di garantire la parità di trattamento dei soggetti interessati e di evitare agli stessi ulteriori disagi, velocizzando le procedure previste.

E pertanto, ribadendo l'orientamento già espresso in altre occasionI, si ritiene che si debba procedere all'iscrizione nei registri anagrafici del discendenti di cittadini italiani per nascita in possesso di un valido permesso di soggiorno, indipendentemente dalla durata dello stesso e dal titolo per il quale viene concesso.

D'altra parte dal contesto generale del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e del regolamento di attuazione dello stesso adottato con il d.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 emerge che gli stranieri in possesso dl regolare permesso dl soggiorno possono essere iscritti nell'anagrafe della popolazione residente, a prescindere dalla durata dei permesso stesso, come si evince dall'articolo 6, c. 7 del citato d.Igs n. 286/1998.

Ai Signori Prefetti si chiede di voler comunicare ai Sindaci il contenuto della presente circolare.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Ciclosi)

Articolo 6 - Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno - D.lgs n. 286/1998

  1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, comunque prima della sua scadenza, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.
  2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.
  3. 3Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno è punito con l'arresto tino a sei mesi e l'ammenda fino a lire ottocentomila.
  4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identità personale dello straniero, questi è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici.
  5. Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, l'autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato.
  6. Salvo quanto è stabilito nelle leggi militari, il Prefetto può vietare agli stranieri il soggiorno in comuni o in località che comunque interessano la difesa militare dello Stato. Tale divieto è comunicato agli stranieri per mezzo della autorità locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono essere allontanati per mezzo della forza pubblica.
  7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio da comunicazione alla questura territorialmente competente.
  8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale.
  9. Il documento di identificazione per stranieri è rilasciato su modello conforme al tipo approvato con decreto del Ministro dell'interno. Esso non è valido per l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali.
  10. Contro i provvedimenti di cui all'articolo 5 e al presente articolo è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.



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